Statuto
del Gruppo Cinofilo Ravennate
del Gruppo Cinofilo Ravennate
GRUPPO CINOFILO RAVENNATE
STATUTO SOCIALE
Approvato dall’Assemblea straordinaria dei soci del 06/02/2004
Sede, principi generali, collaborazione con l’ENCI, finalità associativa e compiti
Art. 1. È costituita con sede in Ravenna, via Carso n° 1, l’associazione tra cinofili che intendono attivarsi per la valorizzazione delle razze canine, denominata Gruppo Cinofilo Ravennate, associata all’Ente della Cinofilia Italiana (in seguito denominato ENCI) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, delibere e le determine, art–3.7 scrupolosamente gli incarichi che le saranno dall’ente medesimo delegati, sotto indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’Enci.
L’Associazione è senza fini di lucro, è apartitica e non esplica attività politica.
Art. 2 Il Gruppo Cinofilo Ravennate riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’ENCI, ed in particolare il potere dell’ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ENCI, nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo;
Art. 3. Il Gruppo Cinofilo Ravennate:
ha lo scopo di valorizzare le razze canine mediante manifestazioni, convegni ed altre iniziative a carattere divulgativo e/o zootecnico per potenziarne l’allevamento ai fini zootecnici e sportivi, fornisce all’Enci supporto locale in ambito provinciale e sub provinciale;
assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
promuove ogni azione atta ad ottenere l’evoluzione culturale nel settore della cinofilia e ad agevolare l’inserimento e la presenza dei giovani nell’attività cinofila;
si attiva in ordine ai problemi della cinofilia, esercitando la propria azione coordinatamente alle direttive dell’ENCI presso Enti pubblici e privati, collaborando con essi nella elaborazione di norme e regolamenti, al fine di tutelare e valorizzare le razze canine ed il loro rapporto con l’uomo e con l’ambiente;
sviluppa rapporti con altre organizzazioni e strutture aventi scopi similari, anche con eventuali adesioni o aggregazioni;
organizza manifestazioni zootecniche, esposizioni e prove di lavoro, Raduni di razza indetti dall’Ufficio Centrale del Libro o altre verifiche zootecniche direttamente o in collaborazione con l’E.N.C.I., con altri Gruppi cinofili da questo riconosciuti, oppure con altri Enti o Associazioni Specializzate di Razza, anch’essi interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva ed il riconoscimento dell’E.N.C.I., nel quadro e con la disciplina da questo stabiliti;
può promuove corsi di formazione, teorici e pratici, direttamente o in collaborazione con l’ENCI o con associazioni cinofile da questo riconosciute, previa approvazione dell’ENCI nel quadro e con le discipline e norme dal medesimo stabilite.
può organizzare e gestire campi di addestramento e di prove per cani di tutte le razze, comprese le strutture collaterali;
può pubblicare un periodico di informazione e cultura di cinofilia, nonché libri, annuari e testi di varia natura su tali argomenti.
Art. 4. Il Gruppo Cinofilo Ravennate presta all’ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell’Associazione ha l’onere:
Soci
Art. 5. Possono essere soci del Gruppo Cinofilo Ravennate tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse al miglioramento ed alla valorizzazione dell’allevamento italiano delle razze canine, la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dall’Art. 7 del presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio.
Art. 6. I soci del Gruppo Cinofilo Ravennate si dividono in soci ordinari e soci allevatori. I loro diritti ed i loro doveri nei confronti della Società, od in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima, sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne versano una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alla attività del sodalizio.
Il Consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia.
Ai soci onorari non spetta diritto di voto; essi non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai diciotto anni.
Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che il Gruppo Cinofilo Ravennate stabilirà, nel limite delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità del rapporto tra il Gruppo Cinofilo Ravennate ed i propri soci e con l’uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dallo stesso promosse.
Art. 7. Per esser soci del Gruppo Cinofilo Ravennate occorre avanzare domanda scritta e firmata, convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente s’impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dall’Assemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo, entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile.
Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.
Art. 8. L’Assemblea Generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote associative annuali. La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, ed è intrasmissibile ai terzi.
L’iscrizione a socio si intende per l’anno solare in corso e lo vincolerà per l’anno successivo, qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.
Art. 9. La qualità di socio si perde:
Chi, per qualsiasi causa, cessa dalla qualità di socio, perde ogni diritto relativo ma non è esonerato dagli impegni assunti.
Art. 10. L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.
Tutti i soci maggiorenni dell’Associazione, in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso, dispongono del diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina delle cariche sociali dell’Associazione stessa.
Organi sociali
Art. 11. Sono organi dell’Associazione:
Tutte le cariche in seno all’Associazione svolte dai soci sono gratuite.
Assemblea generale dei soci
Art. 12. L’Assemblea generale è composta dai soci maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso. In attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l’Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.
Art. 13. L’Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, lo spoglio delle schede.
L’Assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza dei voti; in caso di parità la proposta si intende respinta.
Art. 14. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno in luogo prescelto dal Consiglio Direttivo entro il mese di aprile per l’approvazione del rendiconto economico dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’annata in corso.
via straordinaria, può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con l’invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, spediti almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare. Possibilmente la convocazione verrà anche pubblicata sull’organo di stampa dell’ENCI.
L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
I soci onorari possono partecipare all’Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.
Art. 15. L’Assemblea ha il compito di deliberare: a) sul programma generale dell’associazione;
Consiglio
Art. 16. Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni della Assemblea generale dei soci; fra l’altro é responsabile dell’amministrazione sociale e sottopone per l’approvazione all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci; indìce e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale stabilendone le mansioni e le remunerazioni, ecc.
Art. 17. Il Consiglio Direttivo è composto da 11 consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.
Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio. In assenza di consiglieri in carica, allo scopo provvederanno i sindaci.
Art. 18. Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e di uno o due Vice Presidenti, di un Segretario ed eventualmente di un Cassiere. Il Presidente ed il/i Vice Presidente/i devono essere eletti fra i consiglieri; il Segretario ed il Cassiere possono anche non essere membri del Consigli non lo saranno mai allorché ricevono una remunerazione per il loro lavoro.
Art. 19 Entro 30 giorni dall’Assemblea elettorale, il Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti – ed in caso di parità, quello più anziano d’età – sarà responsabile di convocare gli altri Consiglieri eletti.
L’Ordine del Giorno della prima riunione del Consiglio Direttivo, convocata secondo quanto previsto dall’Art. 21 del presente statuto, deve includere la formalizzazione dell’accettazione delle cariche elettive, confermata per iscritto e firmata dai singoli eletti; il relativo documento sarà messo agli atti. Qualora uno o più Consiglieri, o Sindaci, o Componenti il Collegio dei Probiviri rinunciassero all’incarico entro la prima riunione di Consiglio, comunicando per iscritto la rinuncia medesima, subentreranno nelle cariche i primi non eletti nell’ordine, così come appare dal Verbale dell’Assemblea elettorale.
La prima riunione di Consiglio viene presieduta dal Consigliere che ha ottenuto il numero maggiore di voti – ed in caso di parità da quello più anziano di età – solo per l’espletamento dell’O.d.G. relativo all’accettazione delle cariche e all’elezione del Presidente.
Il Presidente così eletto assume la presidenza della riunione per la discussione degli altri argomenti previsti dall’O.d.G.
Art. 20. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente e la maggioranza dei consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Se la riunione ha carattere di urgenza l’avviso di comunicazione può essere inviato tre giorni prima tramite telefono o telefax. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, da uno dei due Vice Presidenti o, qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano per nomina.
Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
Il Presidente
Art. 21. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esteriori; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea; provvede a quanto si addica all’osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte alla approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano per anni. In caso di sue dimissioni, spetta al Consiglio disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.
Può essere nominato dal Consiglio un Presidente onorario anche non consigliere purché socio. Il Presidente Onorario alle riunioni di consiglio ha diritto al voto.
Patrimonio e amministrazione
Art. 22. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
dai beni mobili ed immobili;
dalle somme accantonate;
da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
dalle quote annuali versate dai soci;
dagli eventuali contributi concessile da enti o persone;
dalle attività di gestione;
da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
Art. 23. L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea generale dei soci con l’approvazione del rendiconto economico finanziario non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.
Il rendiconto economico finanziario consuntivo approvato dall’Assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all’E.N.C.I.
Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie, ed il capitale proprio derivante dall’esercizio delle attività statutarie non potranno essere in alcun modo distribuiti, anche in modo indiretto, tra i Soci e loro famigliari, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione delle stesse imposte dalla Legge.
Collegio sindacale o dei revisori dei conti
Art. 24. La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci, eletti dall’Assemblea generale dei soci, anche fra persone che non rivestono la qualità di Socio, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L’Assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente: i sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati.
Scioglimento
Art. 25. In caso di scioglimento della Associazione, l’Assemblea, sentito il Collegio dei revisori dei conti e gli organi di controllo eventualmente preposti dalla legge, dovrà deliberare sulla devoluzione del patrimonio sociale che dovrà essere destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe o fine di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge.
Norme disciplinari – Probiviri
Art. 26 Il Gruppo Cinofilo Ravennate ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’ENCI.
Ogni socio del Gruppo Cinofilo Ravennate è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni della Assemblea e del Consiglio, lo Statuto dell’ENCI ed il relativo Regolamento di Attuazione dello Statuto, tutti i regolamenti dell’ENCI, nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva.
Il Socio è soggetto alle decisioni dei Probiviri del Gruppo Cinofilo Ravennate ed alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’ENCI.
Art. 27. La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dal Collegio dei Probiviri del Gruppo Cinofilo
Ravennate nonché dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI.
Contro gli inadempimenti possono essere adottate sanzioni disciplinari che variano a seconda della gravità dell’addebito.
Esse sono:
l’ammonizione semplice;
la censura;
la sospensione;
l’esclusione.
Art. 28 Le decisioni dei Probiviri del Gruppo Cinofilo Ravennate sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.
Art. 29. Il Collegio dei Probiviri del Gruppo Cinofilo Ravennate è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea che durano in carica tre anni solari e sono rieleggibili; essi eleggono nel loro interno un Presidente ed un Segretario.
I Probiviri sono scelti di preferenza tra avvocati, magistrati e comunque tra persone dotate di conoscenze giuridiche anche se non rivestono la qualità di Socio del Gruppo Cinofilo Ravennate.
La carica dei Probiviri è incompatibile con quella di Consigliere e di Sindaco del Gruppo Cinofilo Ravennate. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione sarà sostituito dal membro supplente.
In caso di mancanza di almeno due Probiviri durante il triennio, si procederà alla loro sostituzione in occasione della prima Assemblea Ordinaria dei Soci.
Lc denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto firmate ed indirizzate al Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre proprie
controdeduzioni dopo aver sentito il Presidente dell’associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo
potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.
Modifiche statutarie
Art. 30. Il presente statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea Straordinaria dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi modifica non può essere proposta all’Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea Straordinaria che riunisca almeno il 50%+1 dei Soci aventi diritto al voto.
Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.
Varie
Art. 31. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto, nonché alle norme analoghe contenute nello Statuto dell’E.N.C.I., nel relativo Regolamento di attuazione del suo statuto ed alla norma del Codice Civile.